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E-bike, come sono fatte e dove possono circolare: la guida alla bicicletta elettrica

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Le biciclette a pedalata assistita sono mezzi dotati di un motore elettrico e di una batteria che assiste il ciclista fino a una velocità massima di 25 km/h, mentre le “S-pedelec”, più veloci, sono equiparate ai ciclomotori. Ecco le distinzioni, dove si possono usare, i limiti, le sanzioni per chi non rispetta il Codice della strada…di Giulio Masperi del 20 settembre 2021.

Esistono e-bike adatte alla città, alla montagna e ai sentieri off-road, alle lunghe pedalate su strada

In città, ma non solo, le e-bike a pedalata assistita hanno conquistato in breve tempo un largo consenso nel pubblico. Le biciclette dotate di un kit elettrico (motore pi batteria) hanno numerosi vantaggi: permettono di ridurre le fatica in sella e di aumentare i chilometri (e i dislivelli) percorsi, di fatto “moltiplicando” le capacità fisiche dei biker. Parlare di e-bike, però, significa distinguere tra alcune semplici, ma essenziali, categorie e seguire le relative norme di comportamento. Com’è fatta un’e-bike? Quale velocità può raggiungere? Dove si può circolare? Quali le sanzioni in caso di comportamento non corretto rispetto al Codice della Strada?

L’e-bike può montare un motore elettrico di potenza massima non superiore a 250 Watt

Le biciclette elettriche si suddividono in due categorie principali: le e-bike a pedalata assistita con potenza nominale continua massima del motore elettrico limitata a 250 Watt, e velocità massima pari a 25 km/h (omologate come L1 e-A): superata questa, il motore va in stand-by e l’assistenza elettrica s’interrompe. La seconda categoria? Le cosiddette “S-pedelec” (come “Speed pedelec”; L1 e-B) che possono avere una potenza superiore a 250 Watt (non oltre i 4.000 W) e una velocità massima di 45 km/h; si tratta di un tipo di bicicletta elettrica che può muoversi anche senza che il ciclista pedali, potendo essere dotata di acceleratore; il motore, a seconda dei modelli, può fungere anche da assistenza alla pedalata del ciclista. Le e-bike a pedalata assistita del primo tipo sono spesso dotate di un tasto, in prossimità del manubrio e noto come “walk assist”, che permette di scendere dalla sella e azionare un movimento automatico della bicicletta elettrica (non oltre i 6 km/h): una funzione utile, per esempio, sui sentieri di montagna per superare dei dislivelli proibitivi. L’articolo 50 del Codice della Strada (“Velocipedi”) equipara l’e-bike a pedalata assistita alla bicicletta muscolare; mentre le S-pedelec sono equiparate ai ciclomotori, come dall’art. 52. La normativa italiana riprende la direttiva europea 2002/24.

L’e-bike o bicicletta a pedalata assistita è dotata di un motore elettrico e una batteria

Le e-bike, di entrambe le tipologie citate, dispongono di un motore elettrico (alloggiato nel movimento centrale oppure nel mozzo della ruote posteriore). La coppia massima del motore di una e-bike, in genere, può raggiungere i 90 Nm; la trasmissione è a catena oppure a cinghia. Il motore è abbinato a una batteria agli ioni di litio (in alcuni casi due batterie) con capacità massima, nella maggior parte dei casi, intorno ai 600-680 Wh; la batteria è di norma integrata nel tubo obliquo del telaio. L’assistenza di una e-bike si può impostare, tramite un computer di bordo, tra differenti livelli: il livello più elevato può moltiplicare fino al 360% l’energia muscolare del biker.

La modalità ‘walk assist’ permette il movimento della e-bike, senza pedalare, fino a 6 km/h

Resistenza all’acqua: l’e-bike a pedalata assistita è resistente all’acqua in tutte le proprie componenti, motore e batteria inclusi, dunque è possibile lavare la bicicletta elettrica come un modello tradizionale. Raccomandata, una volta terminata l’operazione, l’asciugatura delle placche elettriche di contatto della batteria.

La cargo e-bike sono molto adatte in città per le consegne e il trasporto di bambini

L’e-bike può essere dotata di un seggiolino per il trasporto dei bambini fino a 8 anni d’età, il quale deve rispettare lo standard d’omologazione EN14344; tali biciclette a pedalata assistita, inoltre, possono essere equipaggiate con un carrellino posteriore – dotato di luci – con un peso non superiore a 50 kg e un’altezza inferiore a 1,5 metri.

Con le biciclette elettriche tipo ‘S-pedelec’ la velocità può toccare i 45 km/h: in questo caso i veicoli sono equiparati ai ciclomotori

L’e-bike a pedalata assistita con velocità limitata a 25 km/h si può guidare senza necessità di un apposito documento (patentino) né dell’assicurazione. Le S-pedelec che raggiungono i 45 km/h, invece, si guidano dai 14 anni d’età, indossando il casco (obbligatorio), e disponendo di patentino AM (o della patente di guida), immatricolazione e assicurazione del mezzo, ed è quindi necessaria la targa. Inoltre la S-pedelec deve essere dotata di specchietto retrovisore, fari, clacson. Le e-bike possono circolare su piste ciclabili e vie ciclopedonali, come le tradizionali biciclette muscolari, ma non sui marciapiedi, dove è necessario scendere dalla sella. Le S-pedelec, invece, possono circolare solo sulle strade, come nel caso dei ciclomotori.

In Italia nel 2020 sono state vendute 2 milioni di bici secondo le stime di Ancma

Le principali sanzioni previste riguardano le S-pedelec non in linea con quanto previsto dal Codice della strada. Vediamo le principali situazioni che si possono verificare e gli articoli del C.d.s. interessati. Se si circola con una S-pedelec priva di targa la sanzione pecuniaria minima è di 79 euro, il fermo amministrativo del veicolo di 30 giorni; l’utilizzo senza certificato di circolazione e immatricolazione porta a una multa minima di 158 euro, con sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca (art. 97, commi 8 e 7). L’utilizzo senza patente di guida determina una multa minima di 2.257 euro, e il fermo di 3 mesi (art. 116 comma 15); per il mancato utilizzo del casco multa a partire da 83 euro e fermo di 60 giorni (art. 171 commi 1, 2, 3); l’assenza della copertura assicurativa costa una sanzione minima da 866 euro, sequestro e confisca del veicolo (art. 193 commi 1, 2).