Le biciclette a pedalata assistita sono mezzi dotati di un motore elettrico e di una batteria che assiste il ciclista fino a una velocità massima di 25 km/h, mentre le “S-pedelec”, più veloci, sono equiparate ai ciclomotori. Ecco le distinzioni, dove si possono usare, i limiti, le sanzioni per chi non rispetta il Codice della strada…di Giulio Masperi del 20 settembre 2021.
In città, ma non solo, le e-bike a pedalata assistita hanno conquistato in breve tempo un largo consenso nel pubblico. Le biciclette dotate di un kit elettrico (motore pi batteria) hanno numerosi vantaggi: permettono di ridurre le fatica in sella e di aumentare i chilometri (e i dislivelli) percorsi, di fatto “moltiplicando” le capacità fisiche dei biker. Parlare di e-bike, però, significa distinguere tra alcune semplici, ma essenziali, categorie e seguire le relative norme di comportamento. Com’è fatta un’e-bike? Quale velocità può raggiungere? Dove si può circolare? Quali le sanzioni in caso di comportamento non corretto rispetto al Codice della Strada?
Le biciclette elettriche si suddividono in due categorie principali: le e-bike a pedalata assistita con potenza nominale continua massima del motore elettrico limitata a 250 Watt, e velocità massima pari a 25 km/h (omologate come L1 e-A): superata questa, il motore va in stand-by e l’assistenza elettrica s’interrompe. La seconda categoria? Le cosiddette “S-pedelec” (come “Speed pedelec”; L1 e-B) che possono avere una potenza superiore a 250 Watt (non oltre i 4.000 W) e una velocità massima di 45 km/h; si tratta di un tipo di bicicletta elettrica che può muoversi anche senza che il ciclista pedali, potendo essere dotata di acceleratore; il motore, a seconda dei modelli, può fungere anche da assistenza alla pedalata del ciclista. Le e-bike a pedalata assistita del primo tipo sono spesso dotate di un tasto, in prossimità del manubrio e noto come “walk assist”, che permette di scendere dalla sella e azionare un movimento automatico della bicicletta elettrica (non oltre i 6 km/h): una funzione utile, per esempio, sui sentieri di montagna per superare dei dislivelli proibitivi. L’articolo 50 del Codice della Strada (“Velocipedi”) equipara l’e-bike a pedalata assistita alla bicicletta muscolare; mentre le S-pedelec sono equiparate ai ciclomotori, come dall’art. 52. La normativa italiana riprende la direttiva europea 2002/24.
Le e-bike, di entrambe le tipologie citate, dispongono di un motore elettrico (alloggiato nel movimento centrale oppure nel mozzo della ruote posteriore). La coppia massima del motore di una e-bike, in genere, può raggiungere i 90 Nm; la trasmissione è a catena oppure a cinghia. Il motore è abbinato a una batteria agli ioni di litio (in alcuni casi due batterie) con capacità massima, nella maggior parte dei casi, intorno ai 600-680 Wh; la batteria è di norma integrata nel tubo obliquo del telaio. L’assistenza di una e-bike si può impostare, tramite un computer di bordo, tra differenti livelli: il livello più elevato può moltiplicare fino al 360% l’energia muscolare del biker.
Resistenza all’acqua: l’e-bike a pedalata assistita è resistente all’acqua in tutte le proprie componenti, motore e batteria inclusi, dunque è possibile lavare la bicicletta elettrica come un modello tradizionale. Raccomandata, una volta terminata l’operazione, l’asciugatura delle placche elettriche di contatto della batteria.
L’e-bike può essere dotata di un seggiolino per il trasporto dei bambini fino a 8 anni d’età, il quale deve rispettare lo standard d’omologazione EN14344; tali biciclette a pedalata assistita, inoltre, possono essere equipaggiate con un carrellino posteriore – dotato di luci – con un peso non superiore a 50 kg e un’altezza inferiore a 1,5 metri.
L’e-bike a pedalata assistita con velocità limitata a 25 km/h si può guidare senza necessità di un apposito documento (patentino) né dell’assicurazione. Le S-pedelec che raggiungono i 45 km/h, invece, si guidano dai 14 anni d’età, indossando il casco (obbligatorio), e disponendo di patentino AM (o della patente di guida), immatricolazione e assicurazione del mezzo, ed è quindi necessaria la targa. Inoltre la S-pedelec deve essere dotata di specchietto retrovisore, fari, clacson. Le e-bike possono circolare su piste ciclabili e vie ciclopedonali, come le tradizionali biciclette muscolari, ma non sui marciapiedi, dove è necessario scendere dalla sella. Le S-pedelec, invece, possono circolare solo sulle strade, come nel caso dei ciclomotori.
Le principali sanzioni previste riguardano le S-pedelec non in linea con quanto previsto dal Codice della strada. Vediamo le principali situazioni che si possono verificare e gli articoli del C.d.s. interessati. Se si circola con una S-pedelec priva di targa la sanzione pecuniaria minima è di 79 euro, il fermo amministrativo del veicolo di 30 giorni; l’utilizzo senza certificato di circolazione e immatricolazione porta a una multa minima di 158 euro, con sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca (art. 97, commi 8 e 7). L’utilizzo senza patente di guida determina una multa minima di 2.257 euro, e il fermo di 3 mesi (art. 116 comma 15); per il mancato utilizzo del casco multa a partire da 83 euro e fermo di 60 giorni (art. 171 commi 1, 2, 3); l’assenza della copertura assicurativa costa una sanzione minima da 866 euro, sequestro e confisca del veicolo (art. 193 commi 1, 2).